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Statuto della Fondazione Riformistieuropei Art. 1.- Costituzione - Denominazione - Sede
Su iniziativa del Fondatore Signor è costituita in Roma la "FONDAZIONE RIFORMISTIEUROPEI". La Fondazione ha sede legale in Roma, Piazza Tor Sanguigna n. 2. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero per deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 2.- Scopi - Finalità
La Fondazione non ha scopi di lucro e non ripartisce utili. La Fondazione ha lo scopo di: a) promuovere la cultura del Riformismo Liberale e Socialista nel quadro di un' Europa consapevole del proprio ruolo nei nuovi scenari internazionali, in particolare nei rapporti euro-atlantici ed euro-mediterranei. b) accrescere la consapevolezza del patrimonio comune, di cultura, arte storia e ambiente, con una visione aperta dell'identità nazionale, dello sviluppo sostenibile e dei nuovi diritti civili, sociali e ambientali. c) sviluppare la cultura della responsabilità e del merito ad ogni livello, per far emergere una classe dirigente consapevole dei diritti e dei doveri dell'Italia e dell'Unione Europea e adeguata a governare le sfide della modernità e della globalizzazione; d) promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, direttamente ovvero per il tramite di Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni o istituzioni 2.2. Essa svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale ed all'estero.
Art. 3.- Attività strumentali accessorie e connesse
3.1. La Fondazione potrà assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto. Per le finalità indicate la Fondazione può, a titolo esemplificativo: a) promuovere, istituire, sviluppare e realizzare, anche per conto di altri soggetti, iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali, giornate di studio, convegni e seminari, dibattiti pubblici e politici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, nonché svolgere attività editoriali, anche con assunzione di partecipazioni in società ed attività di formazione professionale. b) realizzare e divulgare prodotti editoriali, di editoria elettronica e multimediali; c) organizzare e gestire reti telematiche, centri di programmazione ed archiviazione di dati, portali informatici, nonché biblioteche e librerie informatiche e tradizionali; d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza preclusione di altro, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; e) amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; f) stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, convenzioni per l'affidamento a terzi di studi, ricerche o di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 3; g) costituire, acquisire, detenere o assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società di qualunque tipo, associazioni o fondazioni, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio e comunque compatibili con il conseguimento delle finalità sociali della Fondazione; h) acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri diritti di privativa inerenti all'attività svolta.
Art. 4.- Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) dai beni indicati nell'atto costitutivo della Fondazione, apportati a tale scopo dal Fondatore; b) dagli altri beni mobili e immobili che perverranno ulteriormente alla Fondazione per effetto di eredità, legati, donazioni, elargizioni, contributi di privati e di enti, destinati ad incremento del patrimonio o per effetto della destinazione di rendita a patrimonio; c) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; d) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività sociale.
Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione dispone: a) dei redditi del patrimonio; b) delle somme che pervengono da enti o da privati e che non siano destinati a incrementare il patrimonio; c) di altri proventi eventualmente conseguiti dall'attività istituzionale.
Art. 5.- Organi della Fondazione
Gli organi della Fondazione sono: - il Presidente, - il Consiglio Direttivo, - il Segretario Generale, - il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche assunte dagli organi della Fondazione sono a titolo gratuito salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo. E' previsto il rimborso delle spese appositamente autorizzate e documentate sostenute dai titolari delle cariche per lo svolgimento delle funzioni.
Art. 6.- Il Presidente
La figura del Presidente è ricoperta dal Fondatore a tempo indeterminato. Il Presidente è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di necessità il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia di fronte ai terzi che in giudizio ed ha facoltà di conferire procure.
Il Presidente, inoltre: - nomina il Segretario Generale all'atto della Fondazione; - nomina tre Consiglieri all'atto della Fondazione; - sovrintende all'attuazione degli indirizzi generali della Fondazione; - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; - sottopone al Consiglio Direttivo i programmi della Fondazione e qualsiasi altra iniziativa volta a realizzare le finalità istituzionali; - cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; - cura le relazioni con Enti, Istituzioni ed altri soggetti italiani ed esteri; - apre conti correnti bancari o postali effettuando qualsiasi operazione relativa agli stessi comprese quelle di prelievo ed estinzione; - riscuote somme a qualsiasi titolo dovute tanto da privati quanto da Società, Enti morali, Istituti, Enti locali, regionali, statali, rilasciando valide e liberatorie quietanze; - convoca e presiede il Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto; - adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo; - esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.
Art. 7.- Il Consiglio Direttivo - Nomina - Durata - Sostituzione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici membri che, salvo i componenti a tempo indeterminato, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati. Il Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente come segue: - il Presidente della Fondazione nonchè il Segretario Generale e tre Consiglieri nominati dal Presidente stesso all'atto della costituzione della Fondazione, sono membri di diritto e pertanto le loro cariche sono a tempo indeterminato; - gli altri membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra personalità che si siano distinte in studio e ricerca o per spiccate doti umane o anche tra le persone che per loro specifica competenza professionale possano collaborare al raggiungimento delle finalità della Fondazione. In caso di cessazione a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo dalla carica, i componenti nominati a tempo indeterminato verranno sostituiti con nomina del Presidente entro giorni dalla cessazione; trascorso tale termine, saranno nominati dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica. Gli altri membri verranno nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. I membri eletti in sostituzione dei membri di diritto dureranno in carica a tempo indeterminato mentre gli altri dureranno in carica sino allo scadere del quinquennio in corso. Presidente di diritto è vita natural durante il Fondatore Signor il quale potrà in qualsiasi momento rinunciare alla carica. In tal caso il nuovo Presidente sarà nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica.
Art. 8.- Il Consiglio Direttivo - Funzionamento
Il Consiglio Direttivo si raduna di norma in seduta ordinaria due volte l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. La convocazione è fatta con invito scritto, anche tramite fax, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi d'urgenza, per i quali la convocazione può essere telegrafica, con preavviso di quarantotto ore. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 9.- Il Consiglio Direttivo - Competenze
E' di competenza del Consiglio Direttivo: - nominare nel suo seno, a maggioranza assoluta dei propri componenti uno o due Vice Presidenti e, ove lo ritenga opportuno, un tesoriere, determinandone le funzioni; - nominare una Giunta Esecutiva, determinandone la composizione e le funzioni nonchè delegare a uno o più dei suoi membri alcune attribuzioni o, su proposta del Presidente, parte dei poteri del medesimo; - nominare il Collegio dei Revisori dei Conti; - costituire altri organi consultivi; - promuovere la costituzione di comitati di sostegno.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo - Poteri
Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e del suo patrimonio con i più ampi poteri. In particolare, a mero titolo esemplificativo, il Consiglio, nel perseguimento degli scopi della Fondazione: - promuove l'organizzazione dell'attività della stessa ed il reperimento dei fondi a tale scopo necessari; - delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salvo restando le formalità stabilite dalla Legge; - decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione; - approva il budget previsionale ed il bilancio di esercizio con le relazioni illustrative; - assume e licenzia il personale dipendente determinandone il trattamento giuridico ed economico; - stipula accordi con collaboratori esterni. Il Consiglio può, a maggioranza assoluta dei propri membri, disciplinare con apposito regolamento tutte le questioni attinenti al funzionamento della Fondazione non regolate dal presente statuto. Esso cura annualmente la redazione di un programma di attività e di una relazione sull'attività svolta. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.
Art. 11.- Il Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Presidente all'atto della Fondazione. Egli è membro di diritto e la sua carica è a tempo indeterminato. Al Segretario Generale spetta la gestione ordinaria della Fondazione e del suo patrimonio e gli altri poteri eventualmente attribuitigli direttamente dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale in particolare: - sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento; - sovrintende alla attività della Fondazione; - dirige e coordina gli uffici della Fondazione.
Art. 12 - Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, ove istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica un triennio. Il Collegio nomina nel suo interno il Presidente.
Art. 13 - Esercizio Finanziario
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre a decorrere dall'anno in cui la Fondazione, avendo ottenuto il riconoscimento giuridico, potrà iniziare la propria attività.
Art. 14 - Estinzione della Fondazione
In caso d'estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, il patrimonio sarà devoluto a istituzioni culturali e/o politiche che abbiano finalità e scopi analoghi a quelli della Fondazione, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 15.- Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
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